ORDINANZA N. 5/2006

 

        

Misure di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria.

 

IL  SINDACO

 

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218 ed, in particolare, l’art. 2, commi 2 e 5;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 14 settembre 1994;

Vista l’O.M. 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile;

Vista la decisione comunitaria 2006/52/CE del 30 gennaio 2006 recante modifica della decisione n. 2005/731/CE;

Vista la nota della Prefettura di Padova n. 3716/5652/2006/GAB. del 20 febbraio 2006 che invita ad adottare, su proposta del Servizio Veterinario, una specifica ordinanza contenente le misure da applicare negli allevamenti rurali al fine di limitare al massimo i contatti degli uccelli migratori con gli avicoli degli allevamenti rurali;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto della Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 74 del 27 febbraio 2006, recante misure di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria, che abroga il precedente decreto regionale n. 41 del 7 febbraio 2006, a sua volta abrogativo del precedente decreto regionale recepito con Ordinanza Sindacale n. 39 del 28 ottobre 2005;

Ritenuto necessario recepire il suddetto decreto che adotta misure straordinarie per ridurre i possibili fattori di rischio di introduzione del virus dall’ambiente naturale a quello antropico a seguito di positività da virus H5N1 altamente patogeno in uccelli selvatici rinvenuti in alcune regioni del territorio nazionale e della situazione epidemiologica internazionale;

Considerata altresì la possibilità che gli uccelli migratori, che nei prossimi mesi si sposteranno dalle regioni africane per raggiungere i territori di estivazione, possano rappresentare un ulteriore pericolo di introduzione del virus H5N1 altamente patogeno nelle popolazioni di volatili domestici;

Sentito il competente Servizio Veterinario dell’Az. U.L.S.S. n. 17 di Conselve, Este, Monselice e Montagnana;

 

ORDINA

 

  1. In tutti gli allevamenti di volatili all’aperto devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici con i selvatici, in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e, inoltre, devono essere adottate adeguate misure per evitare i contatti in ambito domestico tra anatidi e altre specie di volatili.

      A tal fine il pollame domestico:

          deve essere allevato esclusivamente nei locali di allevamento evitandone l’accesso all’aperto      oppure, qualora questo non sia realizzabile, gli spazi all’aperto devono essere muniti di adeguata protezione (es. tettoia completa più doppie reti antipassero laterali o doppia rete antipassero con copertura delle aree di alimentazione e abbeverata) al fine di impedire l’intrusione di uccelli selvatici o la contaminazione dell’alimento e dell’acqua di bevanda;

          non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatici selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata in modo da garantire l’inattivazione di eventuali virus.

  1. Sono tenuti al rispetto delle misure di cui al precedente comma 1. sia gli allevamenti rurali, definiti come “qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in cui sono allevati o detenuti, anche transitoriamente, volatili in numero non superiore a 250, che gli allevamenti commerciali presenti nel territorio comunale.
  2. Gli allevamenti, che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza detengono volatili all’aperto, dovranno garantire la corretta chiusura degli animali entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza a meno che non si provveda, entro lo stesso periodo, alla loro macellazione per autoconsumo. Sulla base della valutazione del rischio ed esclusivamente per motivo di benessere animale, i Servizi Veterinari dell’ULSS 17 potranno concedere una deroga all’obbligo di chiudere i volatili agli allevamenti commerciali che lo richiedono a condizione che i volatili siano comunque confinati in uno spazio recintato e che vengano sottoposti ad ispezioni cliniche con cadenza quindicinale con prelievo di campioni.
  3. Gli allevamenti di volatili che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza detengono volatili all’aperto, devono essere registrati presso il Servizio Veterinario dell’ULSS 17 ed appositamente identificati con un codice aziendale. A tal fine, i titolari di allevamenti all’aperto che non vi hanno ancora provveduto, dovranno compilare, in ogni sua parte, il modulo di registrazione allegato alla presente ordinanza e restituirlo, entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della presente ordinanza, all’Ufficio comunale competente che provvederà al suo inoltro al Servizio Veterinario dell’ULSS 17.
  4. Su tutto il territorio comunale è vietato:

a)              l’accasamento di volatili negli allevamenti di cui al comma 1. In deroga, sarà possibile accasare volatili negli allevamenti che garantiscano la corretta chiusura degli animali in luoghi che impediscano il contatto con uccelli acquatici migratori;

b)              l’immissione a fini venatori di anatidi allevati;

c)              l’utilizzo di acqua di superficie per l’alimentazione animale;

d)              mostre, fiere, mercati o qualsiasi altro concentramento di pollame e altri volatili. In deroga, il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di mostre, fiere, mercati o qualsiasi altro concentramento di uccelli di qualsiasi specie è subordinata alle seguenti condizioni:

     sia assicurata la presenza di avicoli, con esclusione di anatidi e quaglie;

     sia rispettato l’allegato protocollo comprendente le disposizioni minime in materia di pulizia e disinfezione dei locali, delle aree di mercato e delle attrezzature utilizzate nelle suddette manifestazioni;

     sia garantita la rintracciabilità degli animali attraverso la compilazione del documento di accompagnamento (mod. 4, riquadri A, C, D).

  1. Al fine di garantire un’individuazione precoce della malattia, i proprietari e detentori di volatili, devono segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell’ULSS 17 qualsiasi sintomo riferibile all’influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività. Deve essere altresì considerato sospetto e segnalato il rinvenimento di più uccelli morti di recente, moribondi e/o con sintomi nervosi (torcicollo, paralisi, ottundimento del sensorio) ritrovati in gruppo ed in numero elevato (almeno 10 soggetti) e il rinvenimento anche di uno o pochi uccelli di specie acquatiche selvatiche, quali cigni selvatici, anatidi (anatre, oche, germani) e ardeidi (aironi, nitticore, garzette), morti di recente o moribondi.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle misure sanitarie disposte dai punti 1. e 3. si applica quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (sanzione amministrativa di € 3.098,74) mentre per le violazioni degli obblighi di cui al punto 6. si applica quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225 (sanzione amministrativa di € 3.098,74).
  3. E’ abrogata la precedente ordinanza n. 39 del 28 ottobre 2005.

 

 

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza del Prefetto, di tutte le famiglie del Comune, della Stazione dei Carabinieri di Castelbaldo, delle altre Forze di Polizia aventi giurisdizione sul territorio e del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS 17, per la vigilanza di competenza.

 

Dalla Residenza Municipale, lì 2 marzo 2006

 

                                                                                                         IL SINDACO

                                                                                                    Dott. Egidio Ziggiotto

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI PULIZIA E DISINFEZIONE

 

Nelle aree di mercato dovranno essere previste le seguenti disposizioni:

 

1.       applicazione di un foglio di nylon sotto le gabbie e contenitori per evitare il contatto diretto con il terreno. Tale foglio sarà rimosso e smaltito a cura del commerciante;

2.       pulizia dell’area e raccolta di eventuali residui di deiezioni e penne;

3.       disinfezione dell’area a cura del commerciante, anche con pompa a mano e con disinfettanti idonei (vedi elenco), nel caso in cui non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione pubblico.

 

Elenco principali disinfettanti:

              Sali quaternari d’ammonio: soluzione al 4%

              Idrato di calcio (latte di calce): soluzione al 3%

              Acido cresilico: soluzione al 2,2%

              Fenoli sintetici: soluzione al 2%