ORDINANZA
N. 5/2006
IL SINDACO
Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista
Vista
Vista
Vista l’O.M. 26 agosto 2005, e successive
modifiche ed integrazioni, recante misure di polizia veterinaria in materia di
malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile;
Vista la decisione comunitaria 2006/52/CE del 30
gennaio 2006 recante modifica della decisione n. 2005/731/CE;
Vista la nota della Prefettura di Padova n.
3716/5652/2006/GAB. del 20 febbraio 2006 che invita ad adottare, su proposta
del Servizio Veterinario, una specifica ordinanza contenente le misure da
applicare negli allevamenti rurali al fine di limitare al massimo i contatti
degli uccelli migratori con gli avicoli degli allevamenti rurali;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale
dell’Unità di Progetto della Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 74 del 27
febbraio 2006, recante misure di polizia veterinaria contro l’influenza
aviaria, che abroga il precedente decreto regionale n. 41 del 7 febbraio
Ritenuto necessario recepire il suddetto decreto
che adotta misure straordinarie per ridurre i possibili fattori di rischio di
introduzione del virus dall’ambiente naturale a quello antropico a seguito di
positività da virus H5N1 altamente patogeno in uccelli selvatici rinvenuti in
alcune regioni del territorio nazionale e della situazione epidemiologica
internazionale;
Considerata altresì la possibilità che gli
uccelli migratori, che nei prossimi mesi si sposteranno dalle regioni africane
per raggiungere i territori di estivazione, possano
rappresentare un ulteriore pericolo di introduzione del virus H5N1 altamente
patogeno nelle popolazioni di volatili domestici;
Sentito il competente Servizio Veterinario
dell’Az. U.L.S.S. n. 17 di Conselve,
Este, Monselice e Montagnana;
ORDINA
A tal fine il pollame domestico:
▪ deve essere
allevato esclusivamente nei locali di allevamento evitandone l’accesso all’aperto
oppure, qualora questo non sia
realizzabile, gli spazi all’aperto devono essere muniti di adeguata protezione
(es. tettoia completa più doppie reti antipassero laterali o doppia rete
antipassero con copertura delle aree di alimentazione e abbeverata) al fine di
impedire l’intrusione di uccelli selvatici o la contaminazione dell’alimento e
dell’acqua di bevanda;
▪ non deve
essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano
accesso i volatici selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata in modo
da garantire l’inattivazione di eventuali virus.
a)
l’accasamento
di volatili negli allevamenti di cui al comma
b)
l’immissione
a fini venatori di anatidi allevati;
c)
l’utilizzo
di acqua di superficie per l’alimentazione animale;
d)
mostre,
fiere, mercati o qualsiasi altro concentramento di pollame e altri volatili. In
deroga, il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di mostre, fiere,
mercati o qualsiasi altro concentramento di uccelli di qualsiasi specie è
subordinata alle seguenti condizioni:
▪ sia assicurata la presenza di avicoli, con
esclusione di anatidi e quaglie;
▪ sia rispettato l’allegato protocollo
comprendente le disposizioni minime in materia di pulizia e disinfezione dei
locali, delle aree di mercato e delle attrezzature utilizzate nelle suddette
manifestazioni;
▪ sia garantita la rintracciabilità degli animali
attraverso la compilazione del documento di accompagnamento (mod. 4, riquadri
A, C, D).
La presente Ordinanza,
che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza del Prefetto, di
tutte le famiglie del Comune, della Stazione dei Carabinieri di Castelbaldo,
delle altre Forze di Polizia aventi giurisdizione sul territorio e del Servizio
Veterinario dell’Azienda ULSS 17, per la vigilanza di competenza.
Dalla Residenza
Municipale, lì 2 marzo 2006
IL SINDACO
Dott. Egidio Ziggiotto
Nelle aree di mercato dovranno
essere previste le seguenti disposizioni:
1.
applicazione
di un foglio di nylon sotto le gabbie e contenitori per evitare il contatto
diretto con il terreno. Tale foglio sarà rimosso e smaltito a cura del
commerciante;
2.
pulizia
dell’area e raccolta di eventuali residui di deiezioni e penne;
3.
disinfezione
dell’area a cura del commerciante, anche con pompa a mano e con disinfettanti
idonei (vedi elenco), nel caso in cui non è previsto un servizio di pulizia e
disinfezione pubblico.
Elenco principali
disinfettanti:
▪ Sali quaternari d’ammonio: soluzione al 4%
▪ Idrato di calcio (latte di calce): soluzione al
3%
▪ Acido cresilico:
soluzione al 2,2%
▪ Fenoli sintetici: soluzione al
2%