Norme per la macellazione dei
suini a domicilio per uso privato
I L S I N D A C O
VISTO il R.D. 27/07/1934, n. 1265 – T.U.LL.SS;
VISTO il R.D. 20/12/1928, n. 3298 Art. 13 - Regolamento sulla vigilanza
sanitaria delle carni;
VISTA la L 23/12/1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 18/04/1994, n. 142;
VISTO il D. Lgs. 01/09/1998, n. 333 relativo alla protezione degli
animali durante la macellazione o l’abbattimento;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 Art. 54 recante: ““Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del
31.12.2001, la quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti
di Prevenzione delle AULSS regionali;
VISTA la proposta del Servizio Veterinario dell'A.U.L.S.S. n° 17
- prot. n. 7351 del 08.11.2006;
ORDINA
1. La macellazione dei suini a domicilio è consentita
in via straordinaria su tutto il territorio comunale per esclusivo consumo
familiare e per un massimo di n. 3 (tre) suini nel periodo dal 15/11/2006
al 15/02/2007 con la seguenti modalità:
- essa non deve intendersi limitata ai soli titolari di aziende
agricole registrate presso il Servizio Veterinario dell'Ulss 17, ma
può essere estesa a qualsiasi privato cittadino, e deve avvenire
presso
il domicilio dei richiedenti;
- le carni prodotte debbono essere utilizzate esclusivamente per il
soddisfacimento delle persone fisiche che facciano capo al domicilio ove
la macellazione è eseguita, che il più delle volte coincide
con l'ambito familiare;
- gli interessati dovranno rivolgere domanda a questo Comune, che rilascerà
l’autorizzazione, e dovranno prenotare il giorno e l’ora della macellazione
dei suini telefonando agli uffici dei distretti competenti per territorio
sotto riportati. La richiesta di prenotazione dovrà essere inoltrata
tassativamente
48 ore prima della prevista macellazione per consentire la programmazione
della visita ante mortem, post mortem ed il prelievo del campione di muscolo
per il previsto esame trichinoscopico.
| CONSELVE-MONSELICE | ESTE-MONTAGNANA |
| TEL. 049 9598601 | TEL. 0429 618517 |
| DAL LUNEDI' AL VENERDI'
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 |
|
- sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione coloro che effettuano
la macellazione in un macello regolarmente autorizzato.
2. Le macellazioni previste nei giorni prefestivi e festivi, che comportano attività in lavoro straordinario, in considerazione del ridotto numero di veterinari disponibili in servizio, saranno limitate nel numero e comporteranno una tariffa maggiorata del 50%.
3. Prescrizioni igienico sanitarie
- le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione
ed alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e
disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico- sanitarie;
- la jugulazione degli animali deve avvenire dopo il preventivo abbattimento
con pistola a proiettile captivo di cui tutti i norcini devono essere provvisti;
- l’attestazione di avvenuta visita sanitaria dovrà risultare
da dichiarazione del Veterinario che dovrà definire il tempo dopo
il quale la carne può essere consumata senza particolari precauzioni
al fine di scongiurare un ipotetico rischio relativo al consumo di carni
senza adeguata cottura prima dell’esito dell’esame trichinoscopico. Questo
periodo dovrà consentire, in caso di esito non favorevole, l’immediata
informazione del proprietario del suino ed i provvedimenti successivi.
4. Divieti
- le macellazioni a domicilio non autorizzate sono vietate;
- in caso di macellazioni non autorizzate le carni saranno avviate
alla distruzione;
- è vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di
fuori dei macelli autorizzati;
- è vietata la vendita di carni suine provenienti da animali
macellati a domicilio;
- è altresì vietata la commercializzazione delle carni
dei suini macellati per uso privato.
I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno
puniti a norma delle vigenti leggi con le previste sanzioni amministrative,
fatto salvi più gravi reati che comportano la denuncia all'Autorità
Giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7/08/1990, n° 241
avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione
(D.P.R. 24.11.1971, n° 1034).
Il personale medico veterinario e di vigilanza dell'A.Ulss 17 di Este,
la Polizia Municipale, i Carabinieri sono tenuti a far osservare la presente
Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, addì 14 novembre 2006
IL SINDACO
Dott. Egidio Ziggiotto