• Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 14 ottobre 1991, n. 38 e 13 dicembre 1991, n.62.
• Testo aggiornato con le modifiche introdotte con deliberazioni del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2000, n. 16 e 5 maggio 2000, n. 24.
• Testo aggiornato con le modifiche introdotte con deliberazioni del Consiglio Comunale del 02.07.2004, n. 12, del 24.09.2004, n. 21 e del 08.10.2004, n. 25.
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - Principi fondamentali
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 - Territorio e sede comunale
Art. 5 - Albo pretorio
Art. 6 - Stemma e gonfalone
PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I ORGANI DI VERTICE
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Consiglio comunale
Art. 9 - Competenze ed attribuzioni
Art. 10 - Sessioni e convocazione
Art. 11 - Commissioni
Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni
Art. 13 - Consiglieri
Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 14 bis – Prerogative delle minoranze consiliari
Art. 15 - Gruppi consiliari
Art. 16 - Giunta comunale
Art. 17 – Nomina della Giunta – documento programmatico
Art. 18 - Composizione
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
Art. 20 - Attribuzioni
Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 22 - Sindaco
Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 26 - Vice Sindaco
Titolo II ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI
Capo I
Organi burocratici
Art. 27 - Principi e criteri fondamentali di gestione
Art. 28 - Attribuzioni gestionali dei Responsabili
dei Servizi
Art. 29 - Attribuzioni consultive del Segretario Comunale
Art. 30 - Attribuzioni di sovrintendenza e coordinamento
del Segretario Comunale
Art. 31 - Attribuzioni di legalità e garanzia
del Segretario Comunale
Capo II
Uffici
Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 33 - Determinazione
Titolo III SERVIZI
Art. 34 - Forme di gestione
Art. 35 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Titolo IV CONTROLLO INTERNO
Art. 36 - Principi e criteri
Art. 37 - Revisore del conto
PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo I
Organizzazione territoriale
Art. 38 - Organizzazione sovracomunale
Art. 38 bis – Mancata approvazione del Bilancio
nei termini – Commissariamento
Art. 39 - Principio di cooperazione
Art. 40 - Convenzioni
Art. 41 - Consorzi
Art. 42 - Unione di Comuni
Art. 43 - Accordi di programma
Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 44 – Partecipazione
Capo I
Iniziativa politica e amministrativa
Art. 45 – Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 46 – Istanze, petizioni e proposte
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 47 – Principi generali
Art. 48 – Libere forme associative e organismi di
partecipazione popolare all’amministrazione locale
Art. 49 - Incentivazione
Art. 50 – Partecipazione alle commissioni
Art. 51 – Referendum consultivo
Art. 52 – Diritto di accesso
Art. 53 – Diritto di informazione
Titolo III FUNZIONE NORMATIVA
Art. 54 – Statuto
Art. 55 – Regolamenti
Art. 56 – Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute
Art. 57 – Ordinanze
Art. 58 – Disposizione finale
1. La comunità di Castelbaldo è ente autonomo locale il
quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione
e della legge generale dello Stato.
2. Il Comune di Castelbaldo, richiamandosi al principio fondativo del
ripudio della guerra sancito nell’art. 11 della Costituzione della Repubblica
italiana, si dichiara un COMUNE DI PACE E PER LA PACE ed un COMUNE DEL
DIALOGO e, pertanto, si impegna a partecipare attivamente alla costruzione
di un ordine mondiale più giusto, pacifico, solidale e democratico,
promuovendo la diffusione e lo sviluppo di una cultura dei diritti umani,
della pace, del dialogo e della solidarietà.
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed
economico e a tal fine svolge funzioni politiche, normative e di governo.
1 bis. Il Comune di Castelbaldo afferma il valore di uno sviluppo sostenibile,
che sia cioè fondato su un’economia equa e giusta, sulla qualità
sociale e ambientale, sulla dignità del lavoro, sui diritti delle
persone, su imprese responsabili, sul rispetto della partecipazione democratica
e della cooperazione sociale; si impegna, pertanto, a praticare e promuovere
tutte quelle iniziative e pratiche che abbiano al centro la tutela dell’ambiente,
l’utilizzo sostenibile delle risorse non rinnovabili, la tutela del patrimonio
naturale e storico, la diminuzione dell’inquinamento, l’aumento della vivibilità
e della qualità della vita e che mirino alla costruzione e
alla crescita di una società compiutamente sostenibile.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti
i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini,
delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale
degli interessi.
4. Le funzioni, di cui il Comune ha la titolarità, sono esercitate
secondo il presente statuto, i regolamenti comunali, nonché secondo
i principi della legislazione statale e regionale.
5. Le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione ai
Comuni sono esercitate secondo le rispettive leggi statali e regionali.
6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
- Il Comune assume quale valore fondamentale per la predisposizione
dei piani e dei programmi dell’amministrazione, la promozione del rapporto
tra famiglia e territorio;
- I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori sociali,
etici e morali propri dell’istituzione familiare;
- La promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica
e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico
e di cooperazione;
- Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato
di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività
delle organizzazioni di volontariato;
- La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche
e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività
una migliore qualità della vita.
7. Il Comune riconosce parità di diritti a tutti i cittadini
di ambo i sessi.
8. La commissione per le pari opportunità sarà istituita
dal Consiglio comunale quale strumento operativo a cui affidare le iniziative
volte ad eliminare le differenze che si riscontrano per realizzare le finalità
di cui al comma precedente.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo
e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune, quale ente esponenziale della comunità locale,
ha potere di rappresentanza e di impulso verso lo Stato, la Regione, la
Provincia o gli altri enti nelle materie attribuite per legge alla loro
competenza e nell’esercizio ditale attività si avvale dell’apporto
delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel
suo territorio.
3. Il Comune garantisce e promuove la più ampia partecipazione
dei cittadini, da svolgersi nelle modalità stabilite nella Parte
II, Titolo II, del presente statuto.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono
informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà
tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 11 confinante con i
Comuni di Badia Polesine, Masi, Merlara, Terrazzo.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede
comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche
in luoghi diversi dalla propria sede.
1. L'albo pretorio, posto nella sua tradizionale sede all'interno del
Municipio, è affidato al Segretario comunale, che si avvale dell'opera
del messo comunale
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità
e la facilità di lettura.
3. Il messo comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1
e ne certifica la avvenuta pubblicazione.
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Castelbaldo.
1bis Lo stemma e il gonfalone sono stati riconosciuti con decreto del
Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1963, come segue.
- Stemma: d'argento, al castello di rosso torricellato di tre, la mediana
più elevata, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo.
Ornamenti esteriori da Comune.
- Gonfalone: Drappo partito, di bianco e di rosso, riccamente ornato
di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione
centrata in argento: Comune di CASTELBALDO. Le parti di metallo ed i cordoni
saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei
colori del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia
sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.
Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato
dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone nonché della fascia tricolore,
che è distintivo del Sindaco, è disciplinato dalla legge;
l'uso e la riproduzione di tali simboli sono comunque vietati per fini
non istituzionali, salvo quanto previsto dal successivo comma 4
4. La Giunta comunale può autorizzare l'uso dello stemma e del
gonfalone per fini non istituzionali soltanto quando sussista un pubblico
interesse
PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I
ORGANI DI VERTICE
1. Sono organi di vertice del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il
Sindaco.
1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, determina
l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha auto¬nomia
organizzativa e funzionale.
Art. 9
Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi,
ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente
Statuto, nella legge e nelle norme regolamentari. Impronta l’azione complessiva
dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità
ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
2. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli
strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione
provinciale, regionale e statale.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi
e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse
e degli strumenti necessari all’azione da svolgere. Ispira la propria azione
al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessioni e convocazione
1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e
straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del
bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine
del giorno sentita la Giunta comunale e ne presiede i lavori, è
comunque tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a
venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri inserendo nell’ordine
del giorno le questioni richieste.
4. Gli adempimenti previsti al comma 3, in caso di impedimento, decadenza,
rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco.
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni
permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Consiglio comunale determina di volta in volta i poteri, le materie
di competenza, il funzionamento, la loro composizione nel rispetto del
criterio proporzionale e le forme di pubblicità.
3. Il Sindaco e gli assessori sono tenuti a partecipare ai lavori di
ciascuna commissione su richiesta del presidente ovvero della maggioranza
dei componenti della stessa.
Art. 12
Attribuzioni delle commissioni
1. Tutte le commissioni hanno competenza consultiva per tutti gli atti
sottoposti al loro esame.
2. Il Consiglio comunale può attribuire ad esse anche una competenza
«referente» per cui gli atti approvati in questa sede sono
sottoposti all’approvazione del Consiglio quali proposte di provvedimenti
dopo avere acquisito i parere degli uffici competenti ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Per casi particolari e singoli oggetti il Consiglio può costituire
commissione di indagine, di inchiesta o conoscitive.
4. I risultati delle indagini e dell’inchiesta vengono riferite in
Consiglio comunale, ove necessario in seduta segreta, da un relatore di
maggioranza ed uno di minoranza incaricato dal presidente della commissione.
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati
dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
2. Per gli adempimenti previsti dalla legge (...) e dai regolamenti,
il consigliere anziano è il consigliere che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale. Nel caso di impedimento od impossibilità del primo
degli eletti, è ritenuto consigliere anziano il secondo degli eletti
e così di seguito.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio;
sono irrevocabili, non abbisognano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere
alla surroga del Consigliere dimissionario.
4. Oltre i casi previsti dalla legge, il consigliere che, senza giustificato
motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, è
dichiarato decaduto. La proposta di decadenza si esercita d’ufficio e deve
essere notificata al consigliere interessato, che ha dieci giorni di tempo
per formulare osservazioni e per far valere le cause giustificative; il
Consiglio delibera definitivamente entro dieci giorni dalla scadenza del
termine predetto.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa
e di controllo del consigliere comunale, si esercitano in conformità
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000. Con apposito regolamento
verranno disciplinati i tempi e le modalità di rilascio di atti
e documenti a ciascun consigliere.
2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che
incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione
dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto
procedimento».
2 bis. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento»
quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla
preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili (...).
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel
territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere comunicare
all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
Art. 14 bis
Prerogative delle minoranze consiliari
1. Le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale
devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza l’effettivo
esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione
sull’attività amministrativa del Comune e degli Enti dipendenti
o partecipati.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei
Presidenti delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e
di garanzia, ove costituite.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata
e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti
negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni alla cui composizione
concorrano designazioni del Consiglio, a condizione che le norme legislative,
statutarie o regolamentari prevedano la nomina consiliare di un numero
di rappresentanti superiore ad uno.
4. Ai gruppi di minoranza spetta la nomina, con votazione separata
e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, di loro rappresentanti
nell’ambito delle commissioni consiliari, temporanee e permanenti, di cui
al precedente art. 11.
5. Ai gruppi di minoranza deve essere, infine, riservato, nell’ambito
del periodico di informazione comunale, un congruo spazio, nella misura
da determinarsi da parte dell’apposito regolamento sulla partecipazione
popolare.
1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi
consiliari.
2. Nel gruppo misto possono confluire i consiglieri comunali che non
costituiscono gruppo consiliare e che non aderiscono al gruppo consiliare
della lista in cui sono stati eletti.
3. Il gruppo consiliare può indicare il proprio capogruppo;
sinché la comunicazione non viene data, si considera capogruppo
il consigliere che nel gruppo ha ottenuto la maggior cifra elettorale.
4. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare
la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza.
5. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni
di capogruppo la cui designazione viene comunicata al segretario comunale.
6. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il
consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell’ambito della
lista di appartenenza.
1. La Giunta è l’organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità,
della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi
e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed
in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
Art. 17
Nomina della Giunta – documento programmatico
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco,
e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
all’elezione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la
posizione giuridica, lo status dei componenti, l’organo e gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non
possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti,
l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più
assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato e le presenta al Consiglio per l’approvazione entro
sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.
6. I consiglieri comunali possono intervenire nella definizione delle
linee programmatiche, mediante la formulazione di proposte di emendamento
o di integrazione al documento presentato dal Sindaco.
7. La medesima procedura di cui ai precedenti commi 5 e 6 è
adottata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario
aggiornare e modificare in maniera sostanziale le linee programmatiche
inizialmente definite ed approvate.
8. La proposta concernente le linee programmatiche dell’azione amministrativa
ovvero gli adeguamenti delle stesse è messa a disposizione dei Consiglieri
almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio.
9. Il documento approvato ai sensi del comma precedente costituisce
il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento
per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del
Consiglio.
10. L’azione di governo della Giunta e lo stato di attuazione del programma
amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria,
nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove
lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di
quattro assessori.
2. N. 2 assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri,
purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità
alla carica di consigliere documentati requisiti di prestigio, professionalità
e competenza amministrativa.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di
voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
Art. 19
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce
l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli
assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite
con regolamento.
1. Spettano alla Giunta le funzioni di governo relative all’attuazione
delle scelte politiche generali operate dagli atti fondamentali del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti
deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti,
i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio
delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla
legge e dallo Statuto.
3. La Giunta stabilisce inoltre le direttive generali alle quali il
Segretario e i responsabili dei servizi devono ispirare la propria azione,
nonché le considerazioni di massima e la scala delle priorità
per l’azione da svolgere, tenuto conto delle risorse a disposizione.
4. Competono alla Giunta tutti gli atti di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo non riservati dalla legge o dal presente statuto
ad altri organi di governo del Comune, fra cui in particolare i seguenti
atti:
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- gli atti generali in materia di organizzazione degli uffici e di
stato giuridico del personale, gli atti discrezionali inerenti la mobilità
esterna e la riassunzione in servizio, nonché la proposta di deliberazione
consiliare inerente il piano annuale delle assunzioni ed il programma triennale
delle assunzioni e le relative modifiche;
- le assunzioni temporanee, ove ne ravvisi la necessità, nel
rispetto delle norme vigenti e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- l’approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi
delle opere pubbliche nonché delle varianti in corso d’opera;
- le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare
nei termini di legge, nonché i prelevamenti dal fondo di riserva;
- la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe di canoni, tributi
e servizi pubblici;
- le proposte di deliberazione consiliare inerenti il bilancio e il
rendiconto consuntivo, nonché la relazione annuale al Consiglio
sull’attività svolta, da presentarsi unitamente alla proposta del
rendiconto consuntivo;
- l’approvazione del piano esecutivo di gestione e la determinazione
dei modelli di rilevazione del controllo di gestione;
- le determinazioni in materia di toponomastica;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente
alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere
continuativo;
- l'individuazione di professionisti di fiducia dell'Amministrazione
da incaricare per la difesa in giudizio dell'Amministrazione stessa, fatta
salva la competenza dei responsabili dei servizi per l'adozione delle relative
determinazione a contrattare;
- la costituzione di servitù di ogni genere e tipo;
- l’autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio in rappresentanza
dell’Ente e le transazioni;
- l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni.
Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale prevede il
quorum necessario per la validità delle sedute. Le deliberazioni
del Consiglio sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri votanti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente
statuto maggioranze speciali.
1 bis. La Giunta comunale delibera validamente con la presenza della
maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli
sui contrari; in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o,
in assenza di questi, del Vicesindaco.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,
quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione
da questi svolta. (...) Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni
e apprezzamenti su “persone”, il presidente dispone la trattazione dell’argomento
in “seduta privata”.
3. Il deposito delle proposte di deliberazione e la verbalizzazione
delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale.
Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno
dei casi di incompatibilità. Ultima frase abrogata.
4. I verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal presidente e dal
segretario.
1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita
funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività
degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di
incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco,
il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione,
di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 23
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco:
- ha la rappresentanza generale dell’ente;
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività
politico-amministrativa del Comune;
- coordina l’attività dei singoli assessori, può sospendere
l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa
dei singoli assessori per sottoporli all’esame della giunta;
- impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi
funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti
gli uffici e servizi;
- ha facoltà di delega;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentita la Giunta; (...)
- convoca i comizi per i referendum comunali; (...)
- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi
e degli esercizi comunali nel rispetto dei principi legislativi vigenti;
- fa pervenire all’ufficio del segretario comunale l’atto di dimissioni
perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
(...)
- nomina il segretario comunale;
- nomina i responsabili dei servizi dell’Ente;
- attribuisce e definisce gli incarichi per il conferimento delle funzioni
di responsabilità di servizio e quelli per il conferimento di funzioni
dirigenziali, direttive e di alta specializzazione nei confronti di soggetti
esterni all’Ente secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.
110 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dal regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione e all’eventuale revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro i termini di scadenza
del precedente incarico ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti
da disposizioni normative;
- ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, ha la
rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo
statuto assumono il nome di decreti; hanno effetto dal giorno stesso dell’adozione
o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione
di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. Tutti i provvedimenti del Sindaco, comunque denominati, sono raccolti,
con numerazione unica progressiva, in apposito registro annuale depositato
presso la segreteria comunale.
4. Il registro degli atti del Sindaco è costantemente messo
a disposizione del pubblico, negli orari di apertura al pubblico della
segreteria comunale.
Art. 24
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni
ed atti anche riservati;
- promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini
e verifiche amministrative sull’intera attività amministrativa del
Comune;
- abrogato;
- può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni
presso gli istituti, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali
delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità
di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
istituti appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla Giunta.
Art. 25
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
- stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute
e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede.
Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede
alla convocazione;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale)
la convocazione della Giunta e la presiede;
- ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni
ad uno o più assessori;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- può attribuire a singoli consiglieri l’incarico di svolgere
attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti
o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze sindacali e non abilitano
all’espletamento di un procedimento amministrativo destinato a concludersi
con l’emanazione di un atto ad efficacia esterna.
1. Il Vicesindaco sostituisce nell’esercizio di tutte le funzioni il
Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel
caso di sospensione dalla carica adottata ai sensi dell’art. 59 del D.
Lgs. n. 267/2000;
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco,
esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità,
riferito all’età.
Titolo II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
Organi burocratici
Art. 27
Principi e criteri fondamentali di gestione
1. L’attività gestionale dell’ente, nel rispetto del principio
della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione
di gestione amministrativa, è affidata ai responsabili dei servizi
che la esercitano avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del
Consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive
impartite dal segretario comunale e dall’assessore di riferimento, e con
l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina
stato giuridico, ruolo e funzioni, è l’organo burocratico che sovrintende
allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina
l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Art. 28
Attribuzioni gestionali dei Responsabili dei Servizi
1. I responsabili dei servizi, nell’ambito degli obiettivi fissati dagli
organi politici e delle direttive impartite dal segretario comunale e dall’assessore
di riferimento, godono di autonomia nell’organizzazione degli uffici cui
sono preposti e sono direttamente responsabili dell’andamento dei servizi
di cui sono a capo e della gestione delle risorse economiche, umane e strumentali
ad essi assegnate.
2. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dal
presente statuto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, adottano in via
generale gli atti conclusivi dei procedimenti amministrativi di competenza
dell’Ente; anche a tale fine sono ad essi attribuiti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, secondo le
modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi e dagli altri regolamenti comunali:
- la presidenza delle commissioni di gara e l’espletamento delle procedure
di appalto e di fornitura previste in atti fondamentali del Consiglio o
costituenti mera esecuzione degli stessi o comunque rientranti nell’ordinaria
gestione dei servizi;
- l’adozione delle determinazioni a contrattare e la stipulazione dei
contratti inerenti in misura prevalente l’attività del rispettivo
servizio;
- gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza del servizio, di impegno di spesa e di liquidazione, nei
limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti comunali, dal
piano esecutivo di gestione e dagli altri atti di programmazione e di indirizzo
approvati;
- gli atti di amministrazione e di gestione del personale ad essi attribuiti
dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i provvedimenti aventi rilevanza esterna, implicanti accertamenti
e valutazioni anche di natura discrezionale;
- gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza,
gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione,
gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, le diffide
e i verbali;
- l’istruzione e l’esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del
Consiglio, nonché l’espressione dei pareri di regolarità
tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
- gli altri atti ad essi attribuiti dalla legge e dai regolamenti o,
in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. In mancanza, assenza o impedimento dei responsabili dei servizi,
gli atti di competenza di questi sono adottati dal segretario comunale.
Art. 29
Attribuzioni consultive del Segretario Comunale
1. Il segretario comunale assicura il necessario supporto di collaborazione,
assistenza e consulenza giuridico-amministrativa ed organizzativa agli
organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico
e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai
singoli consiglieri.
Art. 30
Attribuzioni di sovrintendenza e coordinamento del Segretario Comunale
1. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni
dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.
2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può attribuire
al segretario in tutto o in parte le funzioni di direttore generale di
cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’intero periodo del mandato
amministrativo; compete in tal caso al segretario un elemento aggiuntivo
di retribuzione rapportato alla gravosità dell’incarico.
3. Il Sindaco può affidare al segretario le funzioni di responsabile
di uno o più servizi dell’Ente.
4. Il segretario, inoltre:
- è il capo del personale comunale e adotta tutti gli atti di
amministrazione e gestione del personale ad esso attribuiti dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- definisce, previa consultazione con i responsabili dei servizi e
di intesa con la Giunta, modalità di snellimento dell’attività
amministrativa ed adotta le conseguenti direttive operative;
- formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere
generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità,
omissione o disfunzione rilevata;
- costituisce con proprio provvedimento le commissioni di concorso
e le presiede;
- costituisce con proprio provvedimento le commissioni di gara e fa
parte delle stesse in qualità di componente;
- adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di regolarità tecnica
e contabile sulle proposte di deliberazione nei casi di mancanza, assenza
o impedimento del responsabile del servizio competente;
- si sostituisce al responsabile del servizio nell’adozione di provvedimenti
da questo non assunti nei termini senza giustificato motivo, esercitando
altresì un potere di avocazione degli atti e di annullamento nei
casi di accertata ed irrimediabile necessità;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli
dal Sindaco.
Art. 31
Attribuzioni di legalità e garanzia del Segretario Comunale
1. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e cura la verbalizzazione.
2. abrogato
3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
popolari e dei referendum fatta salva la facoltà di delegare l'esercizio
delle relative funzioni al responsabile dei servizi elettorali.
4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e
la mozione di sfiducia (...).
5. Il segretario può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente
è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse
dell’Ente.
Capo II
Uffici
Art. 32
Principi strutturali ed organizzativi
1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una attività
per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
- organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì
per progetti-obiettivo e per Programmi;
- analisi ed individuazione delle produttività (…) e del grado
di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
- individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito
di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione
del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale
1. I provvedimenti di competenza del segretario comunale e dei responsabili
dei servizi che non possiedono uno specifico nomen juris assumono la denominazione
di determinazioni.
2. Le determinazioni sono esecutive dal giorno stesso dell’adozione
o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione
di copertura finanziaria; devono recare l’intestazione del servizio di
provenienza e sono raccolte, con numerazione unica progressiva, in apposito
registro annuale depositato presso la segreteria comunale.
3. Il registro delle determinazioni è costantemente messo a
disposizione del pubblico presso la segreteria comunale, negli orari di
apertura al pubblico della medesima.
Titolo III
SERVIZI
1. Il Comune programma e organizza i servizi pubblici che hanno per
oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare
fini sociali, nei singoli settori, con criteri di efficienza efficacia
e solidarietà sociale, perseguendo gli obiettivi che seguono:
- l’attuazione del sistema dei servizi pubblici di competenza comunale
anche in collaborazione con altri enti locali;
- la promozione e l’incentivazione di una concreta collaborazione tra
il comune, i singoli, le associazioni, le istituzioni, i movimenti spontanei
per il perseguimento di finalità comuni;
- l’analisi dei bisogni reali, stabilendo priorità in una visione
etica dei comportamenti che anteponga all’interesse dei singoli la logica
della solidarietà.
2. Il Consiglio comunale approva i programmi dei servizi svolti dal
Comune.
3. abrogato
Art. 35
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e Provincia per
promuovere e ricercare le forme associativi più appropriate tra
quelle previste dalla legge in relazione la attività, ai servizi,
alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Titolo IV
CONTROLLO INTERNO
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti
contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché
siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello
sulla gestione e quello politico-strategico.
2. L’attività di revisione potrà comportare proposte
al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente.
E facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti
specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici
della gestione e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo
all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e
funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni
di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della
legge e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure
per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera
di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’ente.
1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle
norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di
eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale
e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità,
al fine dì garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.
Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità
di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del
codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATI VE
Capo I
Organizzazione territoriale
Art. 38
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
Art. 38 bis
Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento
1. Qualora nei termini fissati dal D. Lgs. n. D. Lgs. 267/2000 non sia
stato adottato dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione
e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema
predetto predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come
segue.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota da comunicare al
Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere
al Commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma,
convoca la Giunta Comunale entro i due giorni lavorativi successivi per
nominare il Commissario ad acta ai fini dell’adozione o dell’approvazione
del Bilancio, nell’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 2 del D. Lgs.
n. D. Lgs. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale (laddove
istituito), provinciale, segretari comunali, dirigenti o funzionari amministrativi
in servizio presso pubbliche amministrazioni o in quiescenza, revisori
dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso
enti locali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti in servizio
effettivo presso amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicheranno
le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi
di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/01 e ai contratti di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini
di cui sopra o la Giunta non provveda a nominare il Commissario ad acta,
il Segretario Comunale informa dell’accaduto il Prefetto, affinché
provveda a nominare il suddetto.
5. Il Commissario, nel caso in cui la Giunta non abbia adottato lo
schema di bilancio di previsione nei termini, vi provvede d’ufficio entro
40 gg. dalla nomina.
6. Il Commissario entro il giorno successivo all’adozione invia a ciascun
consigliere con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di
convocazione della seduta, con l’avvertenza che i Consiglieri possono accedere
alla documentazione depositata presso la Segreteria.
7. Il Consiglio Comunale deve essere convocato entro gli 8 giorni successivi
a quello dell’adozione.
8. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di contabilità
per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
9. Qualora il Consiglio non provveda all’approvazione del Bilancio,
il Commissario, entro i successivi 2 giorni lavorativi vi provvede direttamente,
informandone dell’avvenuto il Prefetto, affinché avvii la procedura
di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma 2 del D. Lgs.
n. D. Lgs. 267/2000.
10. Lo stesso procedimento previsto nei precedenti articoli è
seguito nell’ipotesi di mancata adozione di provvedimenti di riequilibrio
del bilancio di cui all’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000.
11. Fatte salve future nuove disposizioni legislative e fatte salve,
altresì, le ipotesi contemplate dall’art. 120, comma 2 della Costituzione,
la competenza a provvedere a fronte della mancata adozione di atti obbligatori
per legge diversi da queli previsti dai commi 1 e 10 da parte del Comune
di Castelbaldo spetta al Difensore Civico della Regione Veneto che si avvale
di Commissario “ad acta” ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 267/2000.
Art. 39
Principio di cooperazione
1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere
locale e per l’esercizio di funzioni, qualora si ritenga che attraverso
la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano
maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità,
può essere costituito un consorzio con altri comuni o con la provincia.
Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici a ciò autorizzati
secondo le leggi cui sono soggetti.
2. abrogato
1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 39 e dei principi della legge (abrogato), il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di più comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi
che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento
e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati,
promuove e conclude accordi di programma. L’accordo, oltre alle finalità
perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato
e degli interventi surrogatori, ed in particolare:
- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate
e necessarie alla realizzazione dell’accordo;
- individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario,
i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti
fra gli enti coinvolti; assicurare il coordinamento di ogni altro connesso
adempimento.
2. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo previa deliberazione d’intenti
della Giunta comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste
dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività
dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità
e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative
non aventi scopo di lucro, operanti nel territorio con fini sociali e culturali,
e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture
ed ai servizi dell’ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate
di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione
degli atti.
4. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere
della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia
e libera partecipazione dei cittadini interessati.
5. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche
attraverso inchieste o sondaggi di opinione da affidare di norma a ditte
specializzate.
Capo I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 45
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un
procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne
che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire
ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi
di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello
stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione
personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i meccanismi di individuazione
del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il
numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente
gravosa, è consentito prescindere dal¬la comunicazione, provvedendo
a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque,
altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale
o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie
scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione
delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento
o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione
del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni
pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e
può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento,
l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni,
le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere
visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento
sottrae all’accesso.
11. L’organo competente per l’emanazione del provvedimento potrà
concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto
discrezionale del provvedi mento stesso.
Art. 46
Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi
in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono
ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.
2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo
di 30 giorni dal Sindaco o dal responsabile del servizio competente a seconda
della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.
3. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli
organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni
di interesse generale o per esporre comuni necessità. La petizione
è esaminata dalla Giunta municipale entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Un decimo dei cittadini elettori possono avanzare proposte di deliberazione
che il Sindaco entro 30 giorni trasmette per la preliminare istruttoria
agli uffici interessati, salva la valutazione discrezionale della Giunta
municipale in ordine alla definitiva emanazione dell’atto. È comunque
obbligo del Sindaco fornire le motivazioni in caso di mancata approvazione
della proposta.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione
dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo
art. 49, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione
e, tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento
di formazione degli atti generali.
2. Le forme di partecipazione delle associazioni all’attività
di programmazione dell’Ente sono disciplinate nell’ambito di un apposito
regolamento comunale sulla partecipazione popolare.
Art. 48
Libere forme associative e organismi di partecipazione popolare all’amministrazione
locale
1. Il Comune:
- sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi
finalità riconosciute di interesse dell’intera collettività
mediante gli strumenti di incentivazione di cui al successivo art. 49 nonché
mediante l’assunzione di iniziative di collaborazione;
- può affidare alle associazioni o a comitati appositamente
costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali,
culturali, ricreative, assistenziali e in generale attività di interesse
pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;
- coinvolge le organizzazioni di volontariato nella gestione dei servizi
e nell’attuazione di iniziative sociali e culturali.
2. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare
attività di collaborazione con il Comune stesso, le associazioni
devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività
alle caratteristiche di cui al precedente art. 44, comma 2; devono altresì
garantire la libertà di iscrizione a tutti i residenti nel Comune
ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche,
nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei
bilanci.
3. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso dei requisiti di
cui al precedente comma, sono iscritte, a domanda, nell’albo delle associazioni.
4. L’albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite
nel regolamento comunale sulla partecipazione popolare.
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione sia con contributi finanziari, secondo le norme del relativo regolamento, sia con apporti di natura tecnica ed organizzativa.
Art. 50
Partecipazione alle commissioni
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
1. L’Amministrazione comunale riconosce il referendum consultivo come
strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini
alla gestione pubblica.
2. Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione
del Consiglio comunale, quando lo richieda almeno il 10% degli elettori.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune. Formano oggetto di referendum
consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale fatto salve
quelle in materia di tributi locali o quelle che risultino avere un contenuto
vincolato per effetto di una norma statale o regionale.
4. Per l’ammissibilità dei requisiti referendari e quindi sulla
conseguente indizione del referendum consultivo è istituita un’apposita
commissione consiliare, composta da tre consiglieri, integrata da 2 esperti
in materie giuridiche, dal segretario comunale ed è presieduta dal
Sindaco, che avrà il compito di verificare la regolarità
e la chiarezza delle richieste referendarie e proporre al Consiglio comunale
l’ammissibilità del referendum consultivo entro sessanta giorni
dalla presentazione delle richieste stesse.
5. Le operazioni di raccolta delle firme hanno inizio solamente dopo
la deliberazione del Consiglio comunale e devono svolgersi entro 90 giorni
dalla vidimazione dei relativi modelli. Al termine della raccolta delle
firme, la stessa commissione consiliare, accerta la regolarità e
propone al Consiglio comunale l’indizione del referendum.
6. I tre consiglieri della commissione di cui al presente articolo
sono designati dal Consiglio comunale con voto limitato a uno.
7. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti
i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. È fatto divieto di proporre identico referendum consultivo
prima che siano trascorsi 5-anni.
9. Il referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell’apposita
commissione, qualora il Consiglio comunale si adegui alla proposta fatta
dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio comunale.
10. Le modalità di svolgimento del referendum (i tempi, modi,
i quorum per la Validità delle consultazioni, la proclamazione dei
risultati, ecc.) dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.
11. Il Consiglio comunale dovrà deliberare in merito all’argomento
proposto con referendum entro 90 giorni.
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà
di accesso agli atti della amministrazione secondo le modalità definite
dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative
dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente
individuati dal regolamento.
Art. 53
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni
previste al precedente articolo.
2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali
della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei
mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo
di conoscenza degli atti.
3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa
e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari,
deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni
ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire
l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati
e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 della
legge 7 agosto 1990 n. 24T.
Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale.
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini
per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto
in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione
delle proposte di iniziativa popolare. Lo Statuto e le sue modifiche, entro
15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a
forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.
1. Il Comune emana regolamenti: nelle materie ad esso demandate dalla
legge o dallo Statuto, in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli
enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto
delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti sono adottati nel rispetto dei
principi fissati dalle leggi vigenti nello specifico settore nonché
dal presente statuto.
4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere
ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del presente
Statuto.
4 bis. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti
anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel
precedente art. 51.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti
interessati.
6. I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dall'affissione
all'albo pretorio della deliberazione di approvazione. I regolamenti devono
comunque essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 56
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel D.Lgs. n. 267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
1. Il Sindaco, nell’esercizio delle competenze spettantigli in base
alla legge, e i responsabili dei servizi, nell’ambito delle funzioni ad
essi attribuite dalla legge e successive modifiche, dal presente statuto
e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, emanano
ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative
e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie
funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma i devono essere pubblicate per 15 giorni
consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì
essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili
e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali
e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili
ed urgenti nelle materie e per le finalità dì cui al comma
2 e al comma 2 bis dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali
provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia,
necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo
in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi
lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata
al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste
al precedente terzo comma.
1. Una volta espletato il prescritto controllo di legittimità
da parte del competente organo regionale, il presente statuto è
affisso all’albo pretorio dell’Ente ed entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla data di affissione.
2. Le deliberazioni consiliari modificative del presente statuto sono
affisse all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi. Le modifiche
statutarie entrano in vigore al termine del suddetto periodo di trenta
giorni